Sono dunque Carabinieri, militari della FF.AA. in servizio di leva o permanente, Agenti della Polizia di Stato, Guardie di Finanza, Agenti di custodia, Guardie Forestali, Vigili Urbani, Magistrati e tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'adempimento del proprio dovere contraggono mutilazioni o invalidità.
A questi "Creditori della Nazione" viene corrisposto un trattamento economico (equo indennizzo e/o pensione privilegiata) anche o soltanto con funzione risarcitoria del danno. Infatti, le pensioni dei militari invalidati per servizio obbligatorio, meramente risarcitorie, sono equiparate a quelle di guerra, e come tali escluse dall'imposizione fiscale.
Giustizia ed equità vuole che, in considerazione del "valore risarcitorio" indubbiamente presente in tutte le pensioni privilegiate ordinarie "comuni", concesse per invalidità casuale dal servizio istituzionale, anche a queste debba riconoscersi una esenzione, quanto meno parziale, dall'IRPEF.
E' significativo, sul piano del merito nei confronti della collettività, il riconoscimento di un'identica dignità morale agli invalidi per servizio e a quelli di guerra, equiparati con leggi 15 luglio 1950 n. 539 e 3 aprile 1958 n. 474.
Fanno parte altresì dell'Unione, le vedove, gli orfani, i genitori, le sorelle nubili dei Caduti in servizioed i familiari deceduti per l'aggravarsi dell'infermità pensionate, che abbiano avuto i requisiti per il conseguimento della pensione, indiretta o di reversibilità.