CENNI STORICI
Nell’anno 1937 ad un Tenente di Artiglieria, Andrea GASPARI, che stava tenendo una lezione di armi ad alcuni soldati, scoppiò tra le mani una bomba a mano che gli distrusse completamente gli arti. Entrambe le mani e gli avambracci saltarono con l’ordigno e l’Ufficiale rimase orribilmente mutilato. Da allora e per tramite di questo emerito Signore si iniziò una lunga battaglia fatta di iniziative, richieste , manifestazioni, reclami, ricorsi e quant’altro.

Da un documento autografo del Tenente A. Mainetti dell’epoca riportiamo letteralmente: “”…..da parte del Tenente a riposo GASPARI Andrea Alfredo nel Novembre 1937 vennero iniziate pratiche per la formazione di una “”Associazione fra Mutilati e Invalidi per causa di servizio militare e NON di guerra”” in contrasto con l’allora Mutilato di guerra Carlo DELCROIX che non vedeva la necessità della creazione della nostra Associazione, fu la Sezione dei minorati di guerra di Brescia, i cui Dirigenti ci accolsero sempre cordialmente, che ci furono di grande aiuto….””” E’ giusto che il Mutilato per servizio militare abbia una tessera che lo distingua, un distintivo, una bandiera….”” Ed ancora il 18 Febbraio 1939 viene inoltrata un’istanza al Ministero della Guerra tendente ad ottenere l’autorizzazione all’Associazione. Il 3 Marzo, i senatori BONARDI Carlo e l’allora Segretario alla Guerra Generale PARIANI si interessarono alla richiesta.

Il 29 Marzo il Consigliere nazionale dei Combattenti riferisce che l’istanza del Consiglio dei Ministri è stata trasmessa per competenza al Ministero degli Interni che il 30 Maggio 1939, sempre tramite il Senatore bresciano BONARDI si esprime affermando che :”” non si ravvisa l’opportunità di questa nuova Associazione””. Comunque è accertato che la Sua attività, il Tenente Andrea GASPARI, la iniziò nel 1937 a Brescia; questo è un dato inconfutabile ed i riferimenti e ricordi storici lo provano. Operazioni, interventi, richieste etc. per far conoscere l’attività dell’Unione naturalmente sono continuate con caparbia pressione e finalmente proprio nel Marzo 1945 dopo un’ennesima forzatura, è stata costituita la nostra Unione in Roma con atto notarile dell’Avv. Francesco Antonelli e con la denominazione di “”Associazione Nazionale Pensionati Militari per Invalidità e Mutilazione riportata in servizio o per causa di esso””. Titolo poi cambiato in Unione Nazionale Mutilati per Servizio.

Pasquale Maestoso - Presidente Provinciale Brescia

SEDE E SCOPI ASSOCIATIVI
Oggi abbiamo una Sede nazionale in Roma – Via Savoia, 84 – e Gruppi regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo e Sottosezioni in varie città. E’ la nostra Unione, un Ente Morale (Decreto C. d. S. n.650 del 24/6/1947 e Legge 337/1953) che raggruppa in Associazione tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed Istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio.

Carabinieri, Agenti della Polizia di Stato, Guardie di Finanza, Agenti della Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali, Vigili urbani, Magistrati e tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione che nell’adempimento del proprio dovere contraggono mutilazioni o invalidità. Fanno parte ancora dell’Unione le vedove, gli orfani, i genitori e le sorelle nubili dei caduti in servizio ed i familiari di deceduti per l’aggravarsi delle infermità, pensionati che abbiano avuto i requisiti per il conseguimento della pensione diretta o di reversibilità.

Inoltre sono Soci benemeriti coloro che hanno acquisito reali meriti a favore dell’Unione riconosciuti dal Consiglio Nazionale. Sono Soci simpatizzanti coloro che hanno dimostrato interesse per i problemi della categoria condividendone attività ed iniziative, e sono ammessi dai Comitati Provinciali. La Sezione è collocata in zona quasi centrale in città, Via Monte Grappa, 3/C, locali acquistati per caparbio e principale interessamento del Presidente Cav. di Gran Croce Arrigo VARANO e con l’annuale collaborazione delle donazioni volontarie dei Soci.

È stato eretto un piccolo ma molto significativo monumento dedicato al Mutilato e Invalido per Servizio, rappresentato in pregiato ferro battuto (opera dello scultore Vittorio PIOTTI) da due aquile dalle orbite vuote e con le ali spezzate, in procinto di librarsi in volo, nei giardini di Viale Vittorio Veneto.

STATUTO
Art. 1
E' costituita in Roma " L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.).

Art. 2
La Sede centrale è in Roma, l'Unione è territorialmente organizzata in Consigli regionali ed in Sezioni provinciali dalle quali dipendono le Sottosezioni comunali ed intercomunali delle rispettive province.
Le sezioni provinciali, appartenenti alla stessa regione, costituiscono il Consiglio regionale.

DEGLI SCOPI

Art. 3
L'Unione è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone anche i seguenti scopi:
a) esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria;
a) onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti;
b) mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà;
c) praticare l'elevazione spirituale dei soci che si considerano come membri di una sola grande famiglia; esaltare in essi l'orgoglio delle minorazioni subite nell'adempimento di un dovere nazionale e sociale e contribuire a renderli ancora forze operanti per il bene della Patria;
d) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituzioni che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio;
e) praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale;
f) esercitare e svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio che le leggi dello Stato e delle regioni demandano all'UNMS;
g) attuare la collaborazione ed i collegamenti con le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni;
h) l'Unione non persegue finalità di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
i) l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali per i mutilati e invalidi per servizio, secondo direttive espresse dal Consiglio Nazionale;
j) l'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
k) il criterio della elettività è alla base degli Organi statutari.

Art. 3 Bis
L'Unione per la realizzazione dei suoi fini e per lo sviluppo civile, economico e sociale dei mutilati e invalidi per servizio:
a) promuove provvedimenti legislativi e amministrativi a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale;
b) tutela ed assiste gratuitamente gli iscritti, le vedove e gli orfani nelle controversie n materia di collocamento obbligatorio;
c) fornisce consulenza medico-legale nelle pratiche di pensione privilegiata e equo-indennizzo;
d) assiste tecnicamente gli associati per il conseguimento dell'assistenza economica da parte degli enti locali;
e) promuove la riabilitazione, il recupero e l'integrazione degli invalidi per servizio in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
f) eroga contributi in caso di grave, eccezionale stato di bisogno, compatibilmente alle disponibilità di bilancio;
g) cura, per quanto possibile l'aggiornamento professionale dei giovani, a livello regionale;
h) promuove iniziative a favore della categoria nel campo della formazione e aggiornamento, organizzazione e partecipazione a ricerche e dibattiti di interesse nazionale o internazionale;
i) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi interessanti la categoria;
j) promuove cooperative sociali per i soci.

DEI SOCI

Art. 4
L'Unione si compone di soci effettivi, soci benemeriti e soci simpatizzanti.

Art. 5
Possono essere soci effettivi tutti coloro che sono insigniti dello speciale distintivo d'onore di mutilati in servizio e per causa di servizio, istituito per i militari con RD 28 settembre 1934, n.1820, ed esteso agli appartenenti al Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza con RD 13 dicembre 1934, n.2100 ed a quelli del Corpo degli Agenti di Custodia con legge 2 aprile 1957, n.226, concesso secondo le norme del DM 20 maggio 1935 e, per gli Agenti di Custodia, giusta DM 27 agosto 1959; per il personale civile dello Stato con RD 23 gennaio 1940, n.70 e per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con RD 16 marzo 1942, n.699, concesso agli stessi secondo il DPR 17 luglio 1957, n.763 per i dipendenti degli Enti locali con RD 9 dicembre 1941, n.1591 e concesso secondo il DPR 15 dicembre 1960, n. 1813, a tutti coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alle tabelle richiamate nell'art.1 della legge 4 maggio 1951, n.306, ovvero allegate al DPR 23 dicembre 1978, n.915 e sue successive modificazioni.
Possono essere ammessi a far parte dell'Unione anche le vedove ed i vedovi risposati, gli orfani ed equiparati, i genitori, i fratelli:
a) dei caduti per servizio;
b) degli invalidi e dei mutilati per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria, purché abbiano od abbiano avuto i requisiti per il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità, ovvero dell'equo indennizzo.
Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito reali meriti a favore dell'Unione, riconosciuti dal Consiglio Nazionale.
Sono soci simpatizzanti coloro che hanno dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone attività ed iniziative e sono ammessi dai comitati provinciali.
I soci effettivi, benemeriti e simpatizzanti possono ricoprire tutte le cariche associative.
Il Congresso nazionale e il Consiglio nazionale possono attribuire la qualità di Presidente Nazionale Onorario su proposta del Comitato Esecutivo. I presidenti onorari regionale e provinciale sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta rispettivamente del Consiglio regionale e provinciale.

Art. 6
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanante dagli organi dell'Unione. Essi in ogni caso debbono mantenere condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Unione.

Art. 7
La domanda di ammissione a socio dell'Unione deve essere diretta al Comitato provinciale del luogo di residenza dell'aspirante e può essere accolta o respinta con decisione motivata; in quest'ultimo caso, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, l'interessato ha facoltà di ricorrere in prima istanza al Comitato Esecutivo, ed in seconda istanza, pure entro altri trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

DEGLI ORGANI

Art. 8
Sono organi centrali dell'Unione:
a) il Congresso Nazionale dei soci;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e i tre Vicepresidenti;
e) il Collegio Centrale dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.
Sono organi periferici dell'Unione:
a) l'Assemblea regionale e il Consiglio regionale;
b) l'Assemblea provinciale;
c) il Comitato provinciale e il Presidente della Sezione;
d) il Collegio provinciale dei Sindaci.
Tutte le cariche elettive dell'Unione non sono retribuite.
L'attività comunque svolta dai dirigenti centrali e periferici dell'UNMS sarà sempre considerata siccome svolta nell'adempimento del mandato ricevuto con l'elezione e con la nomina alle singole cariche e non potrà costituire in nessun caso rapporto di impiego con l'Unione.

Art. 9
Sono di competenza del Congresso Nazionale:
a) le modifiche allo Statuto sociale;
b) l'elezione del Presidente dell'Unione e dei tre Vicepresidenti;
c) l'elezione di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci. I tempi e i modi di attuazione dei punti b e c del presente articolo sono determinati nel regolamento congressuale;
d) l'elezione del Collegio dei Probiviri.
In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di uno o più componenti del Comitato Esecutivo, subentrano i candidati non eletti rispettivamente dal Congresso Nazionale o dall'Assemblea regionale.
Il componente o i componenti così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.
Il Congresso Nazionale, inoltre, può deliberare su tutte le questioni che riguardano l'Unione e tracciare le direttive da seguire per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 10
Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, ed in via straordinaria, quando il Consiglio nazionale lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei soci.
Al Congresso Nazionale prendono parte di diritto il Comitato Esecutivo, il Collegio Centrale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri ed i Presidenti dei Consigli regionali, senza diritto al voto a meno che non siano rappresentanti eletti dalle rispettive assemblee provinciali.
Partecipano al Congresso Nazionale i rappresentanti eletti dalle Assemblee provinciali all'uopo convocate nel rapporto di uno per ogni duecento soci aventi diritto al voto o frazione di duecento.
Il Congresso Nazionale dichiarato aperto dal Presidente dell'Unione o dal Vicepresidente nazionale o dal più anziano dei componenti del Comitato Esecutivo uscente, elegge il proprio presidente che ne dirige i lavori, due vicepresidenti, due segretari, tre scrutatori, quattro questori, nonché la commissione per la verifica dei poteri.

Art. 11
La votazione sempre palese: solo per le questioni di indole personale e per l'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. In casi eccezionali e su proposta di almeno un terzo dei rappresentanti, la votazione ha luogo per appello nominale.
Ogni delegato deve esprimere il voto personalmente.
Sono approvate tutte le proposte che riportino la maggioranza dei voti.
Per gli emendamenti alla Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti eletti nelle assemblee provinciali. A tutte le cariche associative, sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
A parità di voti, si considerano eletti coloro che abbiano una maggiore anzianità di iscrizione all'Unione, ovvero, a parità, una maggiore anzianità anagrafica.

Art. 12
Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente dell'Unione almeno sei mesi prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata diretta ai Consigli regionali e alla Sezioni provinciali, con l'invito a queste ultime a far eleggere dalle rispettive Assemblee i propri rappresentanti.
Il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei rappresentanti eletti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentati.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13
Il Consiglio Nazionale è composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai Presidenti o Vicepresidenti dei Consigli regionali nonché dal Presidente o dal Vice Presidente del Gruppo della regione Valle d'Aosta. Esso ha poteri deliberativi.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno, per approfondire ed esaminare le problematiche e le proposte da trasferire in sede di conferenza Stato/ Regione, per l'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dal secondo comma dell'art.27 del presente statuto e quando lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso, oppure almeno sette Consigli regionali.
Il Consiglio Nazionale:
1) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo dell'Unione;
2) fissa le direttive generali sull'organizzazione e amministrazione dell'Unione, approvandone i regolamenti;
3) delibera la convocazione del Congresso in via ordinaria o straordinaria, approvandone l'ordine del giorno;
4) elegge il Presidente nazionale o il Vicepresidente nazionale in caso di vacanza della carica o di impedimento ad esercitarla.
La persona così eletta dura in carica fino al Congresso Nazionale successivo.
5) disciplina le indennità e le spese di rappresentanza e di carica entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale;
6) approva le modifiche statutarie ritenute improrogabili e necessarie o richieste dagli organi di ontrollo, con obbligo di ratifica, nella prima utile riunione ordinaria o straordinaria del Congresso Nazionale.

Art. 14
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata diretta ai componenti del Consiglio stesso, almeno un mese prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 15
Il Comitato Esecutivo, formato dal Presidente Nazionale, dai tre Vice Presidenti e dai tre coordinatori di cui all'art. 20 bis, è presieduto dal Presidente dell'Unione e si riunisce, su invito del Presidente, possibilmente ogni due mesi, o comunque non oltre quattro mesi, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato provvede all'amministrazione ordinaria dell'Unione; ratifica gli atti di costituzione e le elezioni delle cariche sociali regionali, provinciali e comunali; prepara i bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione e redige le relazioni annuali; redige i regolamenti ed emana tutte le disposizioni relative al personale dell'Unione; vigila sull'andamento contabile amministrativo delle sezioni e ne vista i bilanci; adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio nazionale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuto a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza, dandone relazione alla prima successiva adunanza del Consiglio stesso, al fine di ottenere la ratifica; in caso di negata ratifica rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo, sino al momento della deliberazione del Consiglio nazionale.
Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare alle sedute consulenti tecnici su determinati argomenti.
Il Comitato delibera inoltre su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente dell'Unione ritiene di sottoporre al suo esame.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza.
I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi; qualora venga meno la maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo, quelli rimasti in carica devono promuovere la convocazione del Congresso per provvedere alla sostituzione dei mancanti. La carica di Presidente dell'Unione è incompatibile con ogni altra carica associativa.

DEL PRESIDENTE

Art. 16
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio come convenuto e come attore, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, a meno che non si tratti di provvedimenti conservativi, cautelativi e possessori.
Il Presidente vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese; può attribuire specifiche funzioni ai membri del Comitato Esecutivo; adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica del Comitato Esecutivo, i provvedimenti di competenza del Comitato stesso.

Art. 17
I tre Vicepresidenti coadiuvano il Presidente, in particolare uno con funzioni vicarie e gli altri due con deleghe rispettivamente nel settore organizzativo ed amministrativo e legislativo e di coordinamento dei Consigli regionali.

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 18
Il Collegio Centrale dei Sindaci è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti tra i soci e non soci dal Congresso Nazionale. Essi durano in carica fino alla successiva riunione ordinaria del Congresso Nazionale e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi.
I candidati del Collegio Centrale dei Sindaci dovranno essere in possesso di specifica competenza nel campo contabile-amministrativo, sia per avere in passato esplicata l'attività sia per averne titolo per studio e/o servizio attivo al momento della candidatura.
Il Collegio Centrale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne vista i bilanci.
I Sindaci debbono ispezionare i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa informando immediatamente il Presidente di qualsiasi, eventuale, irregolarità.
Il Collegio Centrale dei Sindaci si riunisce per la verifica trimestrale ed emette regolare verbale e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale.
La carica di componente del Collegio Centrale dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Il Collegio Sindacale è presieduto a base dell'art.2398 C.C., ove il Congresso non provveda direttamente alla nomina del suo presidente e nessuno dei candidati sia iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19
Il Collegio dei Probiviri è composto di un presidente, di due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale fra cittadini soci e non soci, di specchiata moralità e rettitudine.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e l'Unione in materia disciplinare, nonché di pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'art.7 del presente Statuto.
Al Collegio si può ricorrere non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si vuole impugnare.
Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi non oltre 60 giorni dopo la presentazione di un ricorso e deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla sua prima riunione.
Tutti gli uffici dell'Unione sono tenuti a fornire, a richiesta del Collegio dei Probiviri, quei documenti ed informazioni che questo ritiene opportuno richiedere per la decisione della vertenza della quale lo stesso è stato investito.
Il Presidente del Collegio, di ogni decisione emessa dal Collegio stesso, ne deve dare comunicazione mediante lettera raccomandata, al ricorrente ed al Comitato Esecutivo. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione del provvedimento non sia disposta dallo stesso Collegio, nella sua prima riunione, sempre che il ricorrente ne abbia fatto espressa istanza.

DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 20
Fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale tutti i membri dei Comitati provinciali della Regione. L'Assemblea regionale elegge un Consiglio composto di tanti membri quante le province formanti la Regione. L'Assemblea provvede altresì alla elezione del Presidente e del Vicepresidente regionale.
Il Consiglio regionale ha sede nel capoluogo di regione o nella sezione ove risiede il Presidente del Consiglio stesso ed usufruisce dei locali, dei servizi e del personale di quella sezione provinciale.
Il Consiglio regionale può conferire a propri componenti incarichi settoriali per materia, con il coordinamento del Presidente regionale e nominare uno o più vicepresidenti vicari.
Le spese di funzionamento del Consiglio regionale sono a carico della Presidenza nazionale, tranne che per quel Consiglio regionale che si auto finanzia con il contributo dell'Ente Regione, mentre le eventuali spese di trasferta sostenute dai componenti il Consiglio regionale sono a carico delle rispettive sezioni provinciali.
L'Assemblea regionale ha il compito di programmare l'attività da svolgere presso l'Ente Regione, avute presenti le necessità delle Sezioni sia nel loro insieme che singolarmente, di promuovere presso l'Ente Regione iniziative atte a sviluppare interventi a favore della categoria rappresentata; di coordinare, in relazione al programma regionale, l'attività delle Sezioni e di assolvere ogni altra attribuzione che il Comitato Esecutivo ritiene opportuno affidargli.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due successivi mandati associativi.
Tuttavia si può procedere a nuova elezione delle cariche quando lo richieda la maggioranza dei componenti l'Assemblea regionale. Il Vicepresidente regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento anche per la partecipazione al Consiglio nazionale.
Fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto, la carica di Presidente regionale è compatibile con ogni altra carica associativa.

DEL COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 20 bis
I Presidenti regionali eleggono i 3 coordinatori dei Consigli regionali per le varie aree geografiche (nord, centro, sud/isole).

DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Art. 21
La Sezione provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Unione.
E' retta da un Comitato provinciale eletto dall'Assemblea provinciale dei soci ed composto di tre membri fino a cento soci, di cinque fino a duecento soci, di sette fino a cinquecento soci, di nove fino a mille e di undici oltre i mille soci.
Il Comitato provinciale elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche la carica di Presidente del comitato stesso, ed il Vicepresidente sezionale.
Il Segretario della sezione è nominato dal Presidente della sezione stessa tra i componenti del Comitato provinciale.
L'Assemblea provinciale elegge altresì il collegio dei sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci e non soci della sezione. Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 22
L'Assemblea provinciale si riunisce in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria quando il Comitato Esecutivo o il Comitato provinciale lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti alla sezione. Ad essa partecipano tutti i soci iscritti prima della data dell'avviso di convocazione ed in regola con i pagamenti.
La convocazione dell'Assemblea provinciale è fatta a cura del Presidente della sezione mediante avvisi personali a tutti i soci o a mezzo stampa, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea provinciale è presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente o dal più anziano dei componenti il Comitato provinciale e procede con le norme previste per il Congresso Nazionale.
Di ogni assemblea provinciale deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della stessa e, entro cinque giorni, ne deve essere trasmesso copia al Comitato Esecutivo.
Sono di competenza dell'Assemblea provinciale oltre all'elezione del Comitato provinciale e del Collegio dei Sindaci di cui all'art.21:
a) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
b) l'elezione dei rappresentanti ordinari e dei rappresentanti supplenti al Congresso nazionale;
L'Assemblea provinciale delibera inoltre sugli altri argomenti che le sono sottoposti dal Comitato provinciale nonché dagli organi dell'Unione.

DEL COMITATO PROVINCIALE

Art. 23
Il Comitato provinciale provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provinciale dei soci nonché alla esecuzione delle disposizioni emanate dal Comitato regionale e dagli organi dell'Unione.
Il Comitato provinciale delibera sulle domande di ammissione a socio: adotta inoltre i provvedimenti disciplinari: avverso si può ricorrere a norma degli articoli 7 e 35 dello Statuto.
Il Comitato provinciale si riunisce in linea di massima una volta al mese e quando il presidente della sezione lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni vengono fatte a cura del presidente della sezione il quale provvede, per quelle straordinarie, a darne avviso personale ai componenti il Comitato provinciale almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza.

DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Art. 24
Il Presidente della sezione sovrintende e risponde del funzionamento della sezione e provvede alla sua amministrazione in conformità allo Statuto, ai regolamenti e alle direttive impartitegli dagli organi dell'Unione e dal Comitato provinciale.
Il Vicepresidente sezionale sostituisce il Presidente della sezione in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ad esso delegati.
Il Segretario vigila sul regolare svolgimento dei servizi di segreteria. In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:
a) lo schedario dei soci;
b) il registro delle adunanze delle Assemblee;
c) il registro delle deliberazioni del Comitato provinciale.
Il Presidente ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato.
Il Segretario ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle spese della sezione.

DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI

Art. 25
Il Collegio provinciale dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della sezione provinciale e ne vista i bilanci.
I Sindaci debbono ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, informando il Presidente della sezione e il Comitato Esecutivo di qualsiasi eventuale irregolarità. Il Collegio provinciale dei Sindaci si riunisce ogni tre mesi ed emette regolare verbale.

DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 26
La Sottosezione comunale o intercomunale fa parte della sezione del territorio provinciale di appartenenza. La sua costituzione è deliberata dal Comitato provinciale e ratificata dal Comitato Esecutivo.
I soci della Sottosezione eleggono un Comitato composto dal Presidente della Sottosezione e da due consiglieri che durano in carica quattro anni.
La Sottosezione ha una propria contabilità ma la sua gestione ed il suo patrimonio rientrano in un'apposita voce del bilancio della Sezione provinciale da cui dipende.
La Sezione provinciale provvede al finanziamento delle proprie Sottosezioni, in relazione al numero degli invalidi residenti nel territorio di ciascuna Sottosezione.
Per altro, ove ricorrano circostanze eccezionali, il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, potrà deliberare che la Sottosezione abbia gli stessi poteri, attribuzioni ed obblighi della Sezione provinciale. In tal caso l'Assemblea dei soci della Sottosezione eleggerà gli stessi organi previsti per la Sezione provinciale.
In caso di costituzione di una o più Sottosezioni comunali o intercomunali, la Sezione o le Sezioni provinciali competenti per territorio perderanno l'amministrazione dei soci residenti nel territorio attribuito alla giurisdizione della o delle Sottosezioni autonome.

DEI BILANCI

Art. 27
L'esercizio finanziario dell'Unione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consolidato dell'Unione, redatto dal Comitato Esecutivo e corredato dalla relazione del Collegio Centrale dei Sindaci è approvato dal Consiglio Nazionale; il preventivo entro il 30 novembre ed il consuntivo entro il 30 giugno successivo.
I bilanci delle Sezioni provinciali, redatti dai Comitati provinciali e corredati dalla relazione dei sindaci, sono approvati dal Consiglio regionale.

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

Art. 28
Il Patrimonio sociale formato:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Unione;
b) da donazioni e lasciti.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Unione sarà devoluto a fini di utilità sociale.
Il relativo provvedimento sarà adottato dal Congresso Nazionale, convocato in via straordinaria. Al fine della devoluzione dei beni per la determinazione del patrimonio netto, mobiliare ed immobiliare destinabile alle finalità di cui al comma precedente, il Congresso si avvarrà -sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato- di un Comitato tecnico qualificato, a norma di legge.

Art. 29
I mezzi di esercizio di cui l'Unione dispone per il proprio funzionamento sono:
a) le rendite patrimoniali;
b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
c) le tasse di ammissione a socio e le quote di tesseramento;
d) proventi eventuali di qualsiasi specie.

Art. 30
Il Consiglio nazionale stabilisce, annualmente, sulla base delle risorse economiche della sede centrale e delle sedi periferiche l'importo della quota sociale nonché la ripartizione della stessa tra Sede centrale e Sezioni provinciali.
Ogni iniziativa delle Sezioni provinciali che possa comportare un provento, deve essere autorizzata preventivamente dal Comitato Esecutivo.

DELLA DISCIPLINA

Art. 31
La qualità di appartenenza all'Unione si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione;
c) per cancellazione, qualora l'iscritto non abbia i requisiti previsti dall'art.5;
d) per sospensione;
e) per espulsione.

Art. 32
Per quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art.31, delibera il Comitato provinciale, organo collegiale espressamente convocato. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere escluso dall'Unione ad altro titolo.
Il socio non può essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del Comitato provinciale.
Possono essere radiati i soci morosi nel versamento delle quote di tesseramento da oltre sei mesi. Il socio radiato può essere riammesso purché presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.

Art. 33
Qualora il socio abbia compiuto atti di indisciplina o sia responsabile di violazione delle norme di cui all'art.6, a seconda della gravità del caso, è passibile:
1) di sospensione da ogni attività associativa da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni;
2) di espulsione.
Possono prendere tali provvedimenti disciplinari:
a) il Comitato provinciale, organo collegiale espressamente convocato, a carico di coloro che non ricoprono cariche sociali o che non l'abbiano ricoperte nell'ultimo anno;
c) il Comitato Esecutivo a carico di coloro che ricoprano o che abbiano ricoperto nell'ultimo anno cariche sociali.
I Comitati possono, anche in via cautelare, disporre la sospensione immediata da qualsiasi attività associativa.
Prima di adottare i provvedimenti disciplinari devono essere contestati al socio tutti gli addebiti e deve essergli concesso un termine non inferiore a quindici giorni per le discolpe.

Art. 34
Qualora il Consiglio regionale, la sezione o la sottosezione, non si attengano alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti nonché alle direttive o disposizioni impartite dagli organi dell'Unione, il Comitato Esecutivo può adottare provvedimenti disciplinari a carico di uno o più componenti e, in caso di gravità disporre anche lo scioglimento del Consiglio regionale, del Comitato provinciale e del Comitato della sottosezione.
Qualora per ragioni e convenienze amministrative o di analoga natura la sezione non fosse in condizioni di funzionare, il Comitato Esecutivo può disporre temporaneamente l'aggregazione della stessa ad una sezione viciniore della stessa regione.
Con la deliberazione di scioglimento dei suddetti Comitati, il Comitato Esecutivo nomina uno o più delegati a reggere la sezione o la sottosezione, i quali dovranno provvedere entro sei mesi alla convocazione dell'Assemblea per eleggere le nuove cariche.

Art. 35
Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato provinciale, organo collegiale, espressamente convocato, il socio può ricorrere, in prima istanza, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Comitato Esecutivo.
Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Esecutivo si può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, al Collegio dei probiviri.
Contro le delibere definitive di esclusione è fatta salva la possibilità da parte del socio radiato di ricorrere all'autorità giurisdizionale.

Art. 36
Per quanto non contemplato nel presente Statuto provvedono il Regolamento interno e, in difetto, le leggi vigenti dello Stato.

REGOLAMENTO
DEI SOCI

Art. 1
Per acquistare la qualità di socio effettivo di cui al 1° comma dell’art. 5 dello statuto, i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare alla sezione competente per territorio:
1) Domanda in duplice copia su apposito modulo stampato a cura della sede centrale;
2) Certificato di residenza;
3) Uno dei seguenti documenti:
a. Copia autentica del brevetto di concessione del distintivo d’onore di mutilato in servizio e per causa di servizio ( e non di ferito ) rilasciato con l’osservanza delle disposizioni citate nell’art. 5 dello statuto;
b. Copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria o della pensione eccezionale a carico della Ferrovie dello Stato oppure della pensione di privilegio a carico degli istituti di previdenza per i dipendenti degli enti locali avvero dell’equo indennizzo di cui al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
c. Copia autentica del decreto concessivo dell’assegno rinnovabile, purchè ancora valido; oppure dell’assegno temporaneo (una tantum) per infermità ascritta alla tabella B di classificazione;
d. Copia autentica del mod. 69 ter dal quale risulti la concessione di uno dei trattamenti privilegiati di cui alle precedenti lettere b) e c);
e. Copia autentica della deliberazione dell’ente pubblico locale territoriale o istituzionale, di concessione dell’equo indennizzo al dipendente dell’ente a seguito di mutilazione od infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una categoria di invalidità di cui alle tabella A e B di classificazione, purché l’istituto dell’equo indennizzo risulti recepito nel regolamento del personale dell’Amministrazione interessata e purché di tale recepimento sia fatta menzione nella deliberazione concessiva dell’equo indennizzo;
f. Estratto autentico del referto medico collegiale (non scaduto per decorso di tempo, né reso inoperante dalla negata concessione del trattamento privilegiato), dal quale si rilevi lo stato di invalidità dell’interessato, la proposta di concessione in suo favore di uno dei succitati trattamenti privilegiati per infermità o mutilazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’ascrivibilità di queste ad una categoria di invalidità di cui alle tabelle A e B di classificazione;
g. Dichiarazione autentica delle Amministrazioni centrali dello Stato dalla quale risulti che, nei confronti dell’impiegato civile in servizio che ha riportato la minorazione in data precedente al 1 luglio 1956, è stato emanato il decreto di classificazione della lesione, previsto dall’articolo 3 del D.P.R. 17 luglio 1957, n. 763, adottato dal Capo dell’Amministrazione competente, sentito il parere dell’ufficio medico – legale del Ministero della Sanità, di cui all’articolo 19 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, oppure, se trattasi del personale del Ministero della Difesa, del collegio medico – legale di cui all’articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni.
I documenti di cui al punto 3, lettere a, b, c, d, e, f, g possono essere sostituiti da autocertificazione dell’interessato; il Comitato provinciale può provvedere, entro sei mesi, ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
4) Due fotografie formato tessera;
5) Stato di famiglia.
Dovranno altresì versare in unica soluzione, all’atto della presentazione della domanda, l’ammontare per tasse e quote di tesseramento stabilite dal competente organo dell’Unione.

Art. 2
Agli effetti del 2° comma del predetto art. 5 dello Statuto gli orfani, i genitori, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio, per acquistare la qualità di socio devono presentare, oltre ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 4 del precedente articolo, un documento rilasciato dall’Amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio dal quale risulti che gli stessi abbiano ovvero avuto i requisiti necessari per il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria indiretta o di reversibilità.
Coloro che dalle vigenti disposizioni di legge sono equiparati ai congiunti dei caduti per servizio di cui al comma precedente debbano presentare, oltre ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 4 del precedente articolo, il mod. 69 ter o il decreto concessivo di pensione del dante causa e, ove occorra, ogni altro documento anagrafico che valga a dimostrare il loro diritto all’equiparazione.
I diritti associativi sono conferiti agli orfani ed equiparati al compimento del 18° anno di età. Fino a tale data essi sono rappresentati da chi esercita la patria potestà.
Presso ciascuna sezione è tenuto un apposito elenco di coloro che ottengono l’iscrizione ai sensi del 1° capoverso del presente articolo. I congiunti dei caduti per servizio ed equiparati suddivisi in appositi raggruppamenti, possono frequentare l’Associazione, esercitare il diritto di voto e ricoprire cariche sociali.

Art. 3
I soci effettivi, benemeriti e simpatizzanti sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 4
L’ammissione a socio, su domanda dell’interessato proposta su apposito modulo, è deliberata dal Comitato della sezione provinciale competente per territorio.
Qualora il Comitato provinciale la respingesse, deve darne comunicazione all’interessato, indicando il motivo del rigetto; la detta comunicazione dovrà inviarsi al domicilio dell’aspirante precisato nella domanda.
Copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata dalla sezione alla segreteria del Comitato Esecutivo.
Contro il provvedimento del Comitato provinciale che rigetta la domanda di ammissione a socio, l’interessato può ricorrere al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso e in seconda istanza, pure entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 5
Qualora cessino le cause che impedivano l’ammissione a socio ovvero intervenga un fatto nuovo rilevante agli effetti di quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta.

Art. 6
Il socio è tenuto a comunicare alla sezione presso cui è iscritto l’eventuale cambiamento di residenza nella circoscrizione della sezione stessa.
Qualora un socio cambi residenza fuori dalla circoscrizione è tenuta a presentarsi alla nuova sezione esibendo il certificato di residenza chiedendo il trasferimento.
La sezione, nella cui circoscrizione il socio si è trasferito provvede a darne comunicazione alla sezione di provenienza ed a chiedere alla stessa l’invio della cartella personale del socio medesimo.

DELLA DISCIPLINA

Art. 7
Prima di procedere alla radiazione del socio moroso il Comitato provinciale inviterà il socio stesso dandogli trenta giorni di tempo per mettersi in regola con i pagamenti.
Tale atto di invito potrà essere emanato dopo il 30 giugno dell’anno per il quale il socio non ha rinnovato il tesseramento.
In caso di riammissione, il socio radiato per morosità è tenuto al pagamento delle quote arretrate relative, con un massimo di cinque anni, salvo che, in deroga e per comprovati motivi, il comitato provinciale non ne preveda l’esonero.

Art. 8
Sulle dimissioni del socio delibera il Comitato provinciale.
Le dimissioni si intendono accettate qualora il comitato non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione.
Non dovranno essere accettate le dimissioni solo nel caso che il socio debba essere escluso dall’Unione ad altro titolo.
Qualora si dimetta da socio un membro del Comitato provinciale che sia tuttora in carica o che abbia rivestito una carica sociale negli ultimi sei mesi, prima di pronunciarsi sulle dimissioni il Comitato provinciale dovrà darne immediata comunicazione alla Presidenza nazionale.

Art. 9
Prima della riunione dell’organo competente ad adottare i provvedimenti disciplinari, a cura del suo presidente, dovranno essere contestati agli interessati i fatti che hanno dato luogo al procedimento, assegnando loro un termine non inferiore ai 15 giorni per le discolpe.
A richiesta dell’interessato, lo stesso dovrà essere ascoltato dall’organo giudicante. In ogni caso saranno a carico del ricorrente le eventuali spese da lui sostenute per il viaggio e soggiorno.

Art. 10
Il Comitato provinciale, quando provvede in materia disciplinare, dovrà trasmettere alla Sede centrale entro dieci giorni dalla data del provvedimento, il relativo verbale.
La decisione dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato con lettera raccomandata.
Nella comunicazione dovrà essere fatto espresso richiamo a quanto disposto dall’art. 35 dello Statuto.

Art. 11
Tutte le controversie per questioni che hanno direttamente carattere associativo tra socio e socio e tra socio ed organi sociali, si dovranno dirimere entro l’Unione, avvalendosi dei suoi organi.
Il socio che sui fatti di cui al comma precedente promuova azione ovvero instauri giudizi dinanzi ad organi o giudici diversi da quelli dell’Unione, senza averne richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione dalla Presidenza nazionale, è possibile di espulsione da deliberarsi dal Comitato Esecutivo.

Art. 12
Il ricorso proposto al comitato Esecutivo contro provvedimenti adottati dal comitato provinciale non sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi.

Art. 13
Il Comitato Esecutivo quando decide in materia disciplinare, può sentire in vi consultiva il parere di una apposita commissione composta dal presidente o vice presidente dell’UNMS, che la presiede, da un componente del Comitato Esecutivo e da un legale di fiducia dell’Unione.
Alla detta Commissione è conferito ogni più ampio potere di indagine per la conveniente istruttoria.

Art. 14
Il Collegio dei Probiviri quando decide in materia disciplinare sulle controversie tra soci ed Unione, prima di prendere in esame i ricorsi, dovrà accertarsi che sia stata osservata anche formalmente la procedura prevista dall’art. 35 dello Statuto.

Art. 15
Il Collegio dei Probiviri, a cura del suo Presidente, potrà all’uopo usare dei servizi e degli uffici della Sede centrale, anche per disporre la comunicazione di tutti i suoi deliberati con lettera raccomandata agli interessati ed al Comitato Esecutivo.

Art. 16
Nel comminare la punizione, ove essa sia di sospensione da ogni attività associativa sarà conteggiato il periodo di tempo in cui il socio è stato sospeso in via cautelare.
Durante il periodo di sospensione in via cautelare il socio non perde la qualità di appartenente all’Unione, ma non può esercitare alcuna attività associativa.

Art. 17
Ogni sezione dovrà, a cura del Presidente, tenere un registro nel quale siano annotati i nominativi dei soci che abbiano riportato una punizione disciplinare ed indicata la data, la natura della sanzione e da quale organo sia stata definitivamente pronunciata.

Art. 18
Nel dare al socio la comunicazione del provvedimento di cui all’art. 10 del presente regolamento, dovranno essere sempre motivati i fatti che hanno dato luogo al giudizio ed eventualmente alla punizione; dovrà essere dichiarato che, prima di decidere, l’interessato è stato invitato a discolparsi e se abbia o meno aderito all’invito; dovrà essere indicata la data dalla quale eventualmente decorre la punizione, con l’espresso avvertimento che contro il provvedimento che si comunica il socio ha il tempo previsto dallo Statuto (indicando esattamente il numero giorni) per proporre, ove lo creda, ricorso avverso il procedimento stesso.

Art. 19
I ricorsi proposti al Comitato Esecutivo non sospendono l’efficacia del provvedimento impugnato, il quale spiegherà i suoi effetti dal momento della pronuncia.
La eventuale sospensione del provvedimento adottata dal Collegio dei Probiviri opera dal momento in cui avviene la relativa comunicazione.

Art. 20
Per provvedere in materia disciplinare, il Comitato Esecutivo ovvero, in caso d’urgenza, il Presidente nazionale, potranno conferire ampi poteri di indagine ai singoli componenti del Comitato medesimo, oppure ai presidenti regionali, ovvero ai funzionari della sede centrale, stabilendo di volta in volta i limiti ed i poteri dello speciale mandato.
Il Presidente nazionale dovrà comunicare al Comitato Esecutivo ed al competente Presidente regionale l’avvenuto affidamento del detto incarico da parte sua.

Art. 21
I provvedimenti di sospensione in via cautelare previsti dall’art. 33 nonché i provvedimenti previsti dall’art. 34 dello statuto, saranno adottati senza necessità di preventiva contestazione di fatti o diffida.
In caso di urgenza i provvedimenti stessi potranno essere adottati anche dal Presidente nazionale e in tal caso dovranno essere sottoposti all’esame del Comitato Esecutivo nella riunione successiva alla data del provvedimento.
La cautela prevista dall’art. 9 del presente regolamento, come tutte le altre formalità, dovranno invece sempre essere adottate nei confronti di quei soci che abbiano subito la sanzione, ove siano passibili di procedimento disciplinare.

Art. 22
Ove se ne ravvisi la necessità, il Comitato Esecutivo o, in caso d’urgenza, il Presidente nazionale, possono provvedere alla nomina di un reggente ovvero di un consiglio di reggenza del consiglio regionale, della sezione della sottosezione.
Nel caso che i provvedimenti di cui sopra siano presi dal presidente lo stesso dovrà chiederne la ratifica al Comitato Esecutivo nella successiva riunione.
Il reggente o il consiglio di reggenza rispondono del loro operato al Comitato Esecutivo il quale ha la facoltà di fissare la durata della reggenza.

Art. 23
Qualora il comitato provinciale, invitato dalla presidenza nazionale ad instaurare procedimento disciplinare contro un socio, non provveda antro trenta giorni, il Comitato Esecutivo può sostituirsi al comitato provinciale.

Art. 24
La domanda di riammissione presentata dal socio espulso dovrà essere sottoposta al Comitato Esecutivo che, con inappellabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si pronuncerà sull’eventuale accoglimento.

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25
Il Presidente nazionale o persona da lui delegata partecipa di diritto, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto a voto, a tutte le riunioni organi periferici e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.

DELLE CARICHE

Art. 26
Il Consiglio Nazionale nomina un proprio componente, ovvero un funzionario della sede centrale, segretario del Consiglio medesimo.
Il Comitato Esecutivo nomina un proprio componente, ovvero un funzionario della sede centrale, segretario del Comitato stesso.
Il segretario della sezione, che funge anche da segretario del Comitato provinciale, è nominato dal presidente della sezione tra i componenti del Comitato medesimo.

Art. 27
Il presidente regionale ha compiti di coordinamento e di controllo sul funzionamento delle sezioni provinciali della regione e rappresenta l’Unione nel rapporti con i Governi regionali.
Il presidente regionale può partecipare, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto a voto, a tutte le riunioni degli organi sezionali della Regione e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.
Per la regione della Valle d’Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento il presidente e il vicepresidente della sezione sono di diritto presidente e vicepresidente regionale ed esercitano tutte le funzioni previste per tale carica ad eccezione di quelle di controllo che vengono esercitate da un componente del Comitato Esecutivo all’uopo delegato dal Presidente nazionale, a norma dell’art. 16 dello Statuto.
L’assemblea regionale si riunisce ogni quattro anni ed è presieduta da un componente del Comitato Esecutivo. Possono essere invitati a partecipare i Presidenti delle Sottosezioni, dei Fiduciariati e i soci della Regione, senza diritto a voto.
Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e si riunisce, di norma, ogni sei mesi.

Art. 28
Il socio eletto, ovvero nominato ad una qualsiasi carica, è tenuto dare comunicazione al Comitato Esecutivo dell’eventuale esistenza a suo carico di sentenza di condanna, passata in giudicato, per delitto non colposo.
Il Comitato Esecutivo si pronuncerà sulla compatibilità della carica associativa con tale giudicato penale.
L’omissione della comunicazione di cui al primo comma costituisce violazione dell’art. 6 dello statuto e potrà determinare l’apertura di procedimento disciplinare di competenza del Comitato Esecutivo.

Art. 29
Qualora uno o più componenti del Comitato provinciale e del collegio provinciale dei sindaci si dimettano, ovvero siano nell’impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il Comitato provinciale provvederà alla loro sostituzione con i soci che, nella elezione alle cariche immediatamente precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Esaurita la disponibilità di tali soci, il Comitato dovrà integrarsi con i soci candidati dalle liste concorrenti, scegliendo fra coloro che nell’elezione abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Qualora le elezioni siano avvenute su unica lista contenente il numero precisato nel secondo comma dell’art. 21 dello statuto e venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale o del Collegio provinciale dei Sindaci, quelli rimasti in carica devono promuovere la convocazione dell’Assemblea provinciale.
Perdono la qualità di componenti il Comitato provinciale o di componenti il Collegio provinciale dei sindaci coloro che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte.
Il Comitato provinciale o il Collegio provinciale dei sindaci, preso atto della decadenza, dovranno darne comunicazione, entro dieci giorni, all’interessato mediante lettera raccomandata.
I Componenti del Comitato provinciale o del Collegio provinciale dei sindaci decaduti dalla carica, saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari.
Coloro che sono stati chiamati a far parte dei citati organi scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli eletti dall’Assemblea quadriennale.
REQUISITI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

Art. 30
Per il combinato disposto artt. 22 e 27 dello Statuto, l’Assemblea provinciale dei soci è convocata possibilmente nel primo semestre per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e nel terzo quadrimestre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
A norma dell’art. 22 secondo comma dello Statuto possono partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti prima della data dell’avviso di convocazione ed in regola con i pagamenti.
Qualora l’Assemblea si svolga nel primo semestre dell’anno, possono parteciparvi i soci in regola con i pagamenti dell’anno precedente ed i nuovi iscritti; qualora l’Assemblea si svolga nel secondo semestre possono parteciparvi i soci in regola con i pagamenti per l’anno in corso.
All’atto dell’ingresso nell’aula dell’Assemblea ogni socio deve esibire la tessera associativa valida secondo le norme di cui al precedente comma.
Non sono ammessi all’Assemblea i soci nei confronti dei quali sia stato emesso da parte degli organi, che secondo lo statuto ne hanno i poteri, un provvedimento di carattere disciplinare ancorché avverso il provvedimento sia stato interposto ricorso agli organi superiori a meno che il Collegio dei Probiviri non ne abbia disposto la sospensione.

Art. 31
Ciascun socio parteciperà direttamente all’Assemblea, ma ove l’Assemblea sia indetta per le elezioni delle cariche sociali ovvero per eleggere i rappresentanti al Congresso nazionale, potrà delegare altro socio a votare in sua vece con atto di delega da redigersi su apposito modulo rilasciato dalla sezione.
La delega dovrà contenere oltre la firma del socio delegante, quella del socio delegato che dovrà seguire la dicitura “per accettazione”.
Il delegato, all’atto della votazione, dovrà consegnare l’atto di delega ed esibire la tessera associativa con l’intercalare valido, o almeno quest’ultimo, ai sensi dell’articolo precedente, del socio delegante.
Ogni socio potrà rappresentare soltanto un altro socio iscritto alla sezione stessa.

Art. 32
In preparazione dell’Assemblea sezionale, possono tenersi riunioni preparatorie degli iscritti alle Sottosezioni regolarmente costituite.
A tali riunioni sotto sezionali deve essere invitato il Presidente della sezione che può delegare altro membro del Comitato provinciale a rappresentarlo.

Art. 33
Prima della convocazione dell’Assemblea dei soci il Comitato provinciale provvederà a nominare una commissione di verifica dei poteri composta di almeno tre membri, scelti tra soci e non soci della sezione.
Detta commissione provvederà a redigere in doppia copia, un elenco in ordine alfabetico dei soci che possono esercitare il diritto di voto, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 30.
I detti elenchi saranno fino al settimo giorno antecedente l’elezione, consultabili da parte di tutti i soci, i quali potranno ricorrere con reclamo scritto al presidente della commissione di verifica poteri, la quale deve provvedere entro due giorni alla correzione di eventuali errori. Le aggiunte e modificazioni saranno apportate in calce all’elenco. Dal quinto giorno antecedente l’elezione, in detti elenchi non potranno apportarsi variazioni di sorta, salvo inclusione di nuovi nominativi in applicazione del 2 e 3 capoverso del precedente art. 30, ed i reclami non decisi considereranno respinti a tutti gli effetti.
La citata commissione di verifica dei poteri redigerà inoltre apposito verbale dei propri lavori e di detto verbale, nonché degli elenchi, dovrà dare copia al presidente dell’assemblea dei soci prima dell’inizio dell’assemblea stessa.

Art. 34
Nelle riunioni collegiali degli organi centrali e periferici non sono ammesse deleghe.

SOCI ELEGGIBILI E LISTE DEI CANDIDATI

Art. 35
Possono essere candidati nelle elezioni alle cariche di Presidente del Consiglio regionale, di componente del Comitato provinciale e del Comitato sotto sezionale, nonché di delegato al congresso i soci effettivi, benemeriti e simpatizzanti, che abbiano titolo ad esercitare il diritto di voto a norma dell’art. 30 del presente regolamento.
Possono essere candidati alla carica di componente il collegio provinciale dei sindaci anche i non soci, a norma dell’art. 21 dello statuto.

Art. 36
Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria della sezione, non oltre le ore 12,30 del terzo giorno antecedente la data di convocazione dell’assemblea.
Il detto termine improrogabile e le liste depositate oltre tale termine si intendono come non presentate.
All’atto del deposito della lista, sulla stessa dovrà essere apposta la data e l’ora del deposito nonché la sottoscrizione del rappresentante della sezione, all’uopo incaricato, con ordine scritto, dal presidente e dal presentatore o dai presentatori della lista.

Art. 37
Ogni lista per le elezioni delle cariche sociali dovrà comprendere almeno il numero dei candidati al Comitato provinciale espressamente indicato dal presidente della sezione nell’atto di comunicazione della convocazione dell’Assemblea e almeno cinque candidati al collegio dei sindaci (3 effettivi e 2 supplementari).
Il presidente della sezione dovrà tener presente, per indicare il numero dei candidati al comitato provinciale, in osservanza del secondo comma dell’articolo 21 dello statuto, il numero dei soci della sezione che alla data dell’atto di convocazione possono partecipare all’Assemblea a norma dell’art. 30 del presente Regolamento.
Ogni lista dovrà essere firmata per accettazione da tutti i candidati in essa indicati e sottoscritta da 15, 20, 25, 30 soci, a seconda che debbano essere eletti rispettivamente 3, 5, 7, 9, 11 membri del Comitato provinciale. A fianco della firma il socio candidato o presentatore dovrà indicare il numero della propria tessera associativa.
Dell’autenticità delle firme di ciascuna lista risponde il rappresentante della lista stessa che ne farà espressa dichiarazione scritta in calce alla lista medesima.
I soci presentatori non possono essere candidati, né presentatori per più di una lista.
I candidati non possono presentarsi in più di una lista.
Qualora un nominativo compaia come candidato o presentatore in più di una lista, esso dovrà essere depennato dalle liste in cui figura. Tali liste, peraltro, resteranno valide se risultino ancora conformi alle norme del presente regolamento per numero di candidati e per numero di presentatori.

Art. 38
Il primo nominativo della lista sarà il rappresentante della stessa. Alle liste sarà attribuito, dall’incaricato a riceverne il deposito, un numero progressivo determinato dal momento del deposito; esse saranno immediatamente affisse all’albo sezionale.
I rappresentanti di lista ed il comitato provinciale si riuniranno nel pomeriggio del terzo giorno antecedente la data di convocazione dell’Assemblea e, ritirate tutte le liste presentate ed affisse, decideranno a maggioranza sulla loro validità.
Le liste ritenute valide, munite dell’originario numero progressivo, saranno nuovamente affisse all’albo sezionale ove saranno anche affisse in estratto le considerazioni che hanno indotto il suddetto collegio a dichiarare non valide alcune liste.
Eventuali ricorsi contro le dette deliberazioni dovranno essere proposti con atto scritto esclusivamente da uno o più soci candidati o presentatori della lista non ritenuta valida entro le ore di ufficio del giorno antecedente la votazione e saranno presentati dal presidente della Sezione dell’Assemblea, che deciderà con votazione a maggioranza semplice.
Inoltre, i rappresentanti della lista ed il Comitato provinciale di cui ai commi precedenti sceglieranno tra soci ed eventualmente tra i non soci, i componenti del seggio elettorale di cui al successivo art. 39.
Il seggio elettorale sarà composto di un presidente e di quattro scrutatori per le sezioni con più di 500 soci e di un presidente e di due scrutatori per le sezioni con meno di 500 soci.
Il presidente viene nominato a maggioranza tra i componenti del collegio.

ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI SOCI

Art. 39
L’Assemblea provinciale è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea dei soci che procederà le votazioni dovrà, prima degli altri argomenti all’ordine del giorno:
a. Decidere i ricorsi ai sensi dell’art. 38 del presente regolamento;
b. Procedere alla elezione di un collegio si scrutatori componenti il seggio elettorale approvando o modificando la scelta di cui al terz’ultimo comma del precedente art. 38.
Alle ore 11 antimeridiane la detta assemblea dovrà comunque terminare i suoi lavori e potrà protrarsi per il solo tempo necessario a portare a termine la discussione sui soli due argomenti indicati nel presente articolo.
Per gli altri punti ancora non trattati e posti all’ordine del giorno, l’Assemblea si aggiornerà nel giorno e luogo che saranno fissati dell’Assemblea stessa.

Art. 40
I componenti del collegio saranno ad ogni effetto considerati come investiti di cariche associative.
Non possono esercitare tali funzioni i candidati alle cariche sociali o quali delegati al congresso.

LUOGO E TEMPO DELLE VOTAZIONI

Art. 41
Le elezioni sezionali si svolgeranno nel luogo e nel termine espressamente indicati dal comitato provinciale nell’avviso di convocazione dell’Assemblea provinciale dei soci.

DOCUMENTI DEL SEGGIO ELETTORALE

Art. 42
Al presidente del seggio elettorale dovranno essere consegnati: i due elenchi di cui all’art. 33, un numero sufficiente di schede da votare il cui quantitativo complessivo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente provinciale o da un suo rappresentante e dal presidente del seggio elettorale; il materiale di cartoleria necessario per procedere allo scrutinio e redigere i verbali delle operazioni elettorali.
Sarà cura del presidente del seggio garantire che l’esercizio del voto si svolga in segretezza e tranquillità, adottando all’uopo tutti gli opportuni accorgimenti.

Art. 43
La scheda di votazione riporterà distintamente tutte le liste presentate e ritenute valide.
Peraltro, a seguito di accordi intervenuti tra i rappresentanti di lista prima della seconda affissione prevista dal quarto comma dell’art. 38 del presente regolamento, la scheda potrà riportare alfabeticamente in unica lista tutti i nominativi dei candidati inclusi nelle varie liste.
Il presidente della Sezione provvederà a far stampare la scheda elettorale dopo aver accertato la inesistenza di ricorsi ovvero dopo che l’Assemblea abbia deciso sugli stessi come previsto dall’art. 38 del presente regolamento.

Art. 44
Il voto per l’elezione alle cariche sociali è segreto.
Solo in caso che venga presentata od accolta a norma dell’art. 38 del presente regolamento, una sola lista comprendente l’esatto numero dei candidati da eleggere, l’Assemblea dei soci può decidere che la votazione avvenga per alzata di mano.
Qualora siano state presentate più liste ovvero anche una sola lista, comprendente un numero di candidati superiore a quello da eleggere, il socio elettore dovrà apporre il proprio voto a fianco di ciascun nominativo. I nominativi potranno essere scelti fra i candidati di più liste, purché il numero di voti espressi da ciascun elettore non superi il numero dei candidati da eleggere sia per il Comitato provinciale, sia per il collegio dei sindaci.
Le schede dalle quali risulti che il socio elettore ha espresso un numero di voti superiore a quello previsto per i componenti del Comitato provinciale e del Collegio dei sindaci, saranno considerate nulle.

DELLE ELEZIONI

Art. 45
Durante le operazioni elettorali saranno presenti al seggio almeno la maggioranza dei soci componenti; in caso di assenza del presidente, questi, di diritto, sarà sostituito dallo scrutatore più anziano per età.
Anche di tali eventuali sostituzioni dovrà essere presa nota nel verbale. In caso di improvvisa definitiva assenza o di grave impedimento di uno degli scrutatori, il presidente nomina, in sostituzione, il più anziano per età dei soci presenti in aula.

Art. 46
Alle operazioni di voto potranno assistere tutti i soci elettori, il numero dei presenti in aula potrà essere limitato dal presidente del seggio per ragioni di ordine.
A tutte le operazioni di scrutinio come a tutte le assemblee sezionali potranno assistere i rappresentanti dell’autorità tutoria, i membri del Comitato Esecutivo, il presidente del Consiglio regionale e tutti coloro che dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nazionale siano stati all’uopo espressamente delegati.

Art. 47
Le infrazioni comunque ammesse dai componenti il seggio elettorale in qualunque momento dall’apertura del seggio all’espletamento di tutte le formalità derivanti dall’incarico, se non siano mancanza disciplinare più grave, costituiscono atto di indisciplina e violazione di quanto disposto dall’art. 6 dello Statuto e sono passibili di provvedimenti disciplinari e comportano, dal momento in cui del fatto disciplinare viene investito il competente organo, la sospensione cautelare da qualsiasi attività associativa.
I provvedimenti disciplinari a loro carico saranno deliberati dal Comitato Esecutivo.

SCRUTINIO

Art. 48
Non appena terminate le operazioni di voto il collegio elettorale indica a verbale quanti elettori direttamente o per delega abbiano votato e quante schede siano rimaste inutilizzate. Inizia quindi lo scrutinio delle schede.

Art. 49
Saranno dichiarate nulle dal seggio elettorale, oltre alle schede di cui all’ ultimo comma dell’art. 44, quelle che abbiano segni di riconoscimento tali da infirmare la segretezza del voto.
Saranno valide con attribuzione di voti ai soli candidati chiaramente votati le schede che non esprimessero il voto per l’intero numero dei candidati da eleggere.

Art. 50
Il seggio elettorale redigerà apposito verbale anche delle singole operazioni di scrutinio e dell’eventuale disaccordo nell’attribuzione dei voti.
In caso di contestazione di schede e di qualunque divergenza interpretativa della scheda, prevarrà sempre il giudizio del presidente che lo stesso dovrà pronunciare dopo aver ascoltato tutti gli scrutatori.

Art. 51
Il presidente del seggio elettorale dovrà ad alta voce dare comunicazione del risultato dello scrutinio, inviando non oltre il giorno successivo a quello della chiusura della votazione, un estratto del verbale al Comitato Esecutivo e comunicazione scritta ai nuovi eletti. Quindi egli consegnerà alla segreteria sezionale i verbali e tutti gli atti della votazione, nonché le schede votate che dovranno essere conservate in un plico sigillato.
Il plico sigillato contenente le schede non potrà essere manomesso; peraltro il Presidente nazionale potrà disporre l’apertura onde consentire il controllo degli atti in esso contenuti.

Art. 52
Contro le decisioni del seggio elettorale i candidati possono presentare reclamo motivato entro cinque giorni dalla lettura dello scrutinio al Comitato Esecutivo, il quale, ove il reclamo richieda lunga istruttoria, può ratificare le elezioni con riserva.

Art. 53
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla ratifica delle elezioni da parte del Comitato Esecutivo, dovranno essere effettuate le consegne tra i dirigenti uscenti e quelli neo eletti.
Detta comunicazione sarà data dal segretario del comitato Esecutivo al presidente del comitato uscente.

DELEGATI AL CONGRESSO

Art. 54
Possono essere eletti dall’Assemblea della sezione di appartenenza, quali rappresentanti al Congresso, i soci che abbiano i requisiti dall’art. 5 dello statuto e dall’art. 30 del presente Regolamento, anche se rivestono cariche sociali centrali o periferiche.
Il numero dei delegati da eleggere sarà stabilito dal Comitato provinciale tenendo presente il numero dei soci in regola con il tesseramento, in conformità del 3° comma dell’art. 10 dello Statuto e precisamente un delegato per ogni 200 soci aventi diritto al voto o frazione di 200.
Dovranno altresì essere eletti i delegati supplenti nel numero di uno per ogni 3, o frazione di 3, delegati effettivi da eleggere.
Tutte le frazioni di 200 soci, da arrotondarsi per eccesso a 25, saranno sempre rappresentate da un solo delegato.
Il comitato provinciale, nella circolare di convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei delegati al Congresso, indicherà il numero dei delegati da eleggere in base alle risultanze del tesseramento, alla data della riunione del comitato stesso e ciò con la osservanza delle norme che precedono.

Art. 55
Per le elezioni dei delegati al Congresso valgono le norme delle elezioni cariche sociali.
Le liste dei delegati al Congresso devono recare la distinzione tra le liste delegati effettivi e delegati supplenti.
Qualora venga presentata una sola lista, l’ultimo dei delegati effettivi, nell’ordine indicato nella lista stessa, rappresenterà la frazione di 200 soci.
Sempre nel caso di presentazione di una sola lista, i delegati supplenti subentreranno a quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi, nell’ordine indicato nella lista.
Qualora sia presentata più di una lista, risulteranno eletti i delegati che avranno ottenuto maggior numero di voti, l’ultimo dei quali rappresenterà la frazione di 200 soci.
Sempre nel caso di presentazione di più liste, i delegati supplenti subentreranno a quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi, nell’ordine risultante dal numero dei voti ottenuti.

Art. 56
L’elezione per i rappresentanti al Congresso può essere fatta contemporaneamente a quella delle cariche sociali purché siano presentate liste separate e votate con schede distinte.

Art. 57
I delegati supplenti possono partecipare ai lavori del congresso senza diritto alla parola ed al voto, salvo che siano chiamati dalla commissione di verifica dei poteri a sostituire i delegati effettivi assenti od impediti.
Ultimati i lavori di detta commissione di verifica dei poteri, ulteriori sostituzioni di delegati effettivi con delegati supplenti, dovranno essere deliberate dal Congresso.

DEL CONGRESSO

Art. 58
La comunicazione del Presidente nazionale ai Consigli regionali ed alle Sezioni provinciali per convocare il congresso deve contenere l’esplicito invito a queste ultime di convocare le Assemblee straordinarie per l’elezione dei propri rappresentanti.

Art. 59
Nei casi in cui il Congresso fosse convocato in via straordinaria su richiesta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci, la comunicazione di cui all’articolo 58 dovrà specificare inoltre che trattasi di convocazione straordinaria.

Art. 60
Per le elezioni di cui al quarto comma dell’art. 10 dello Statuto, nonché per la nomina di ogni altra commissione che si ritenesse opportuno costituire per il miglior svolgimento dei lavori del Congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto.
Il Congresso, su proposta dell’ufficio di presidenza, può, prima dell’inizio della discussione, approvare un regolamento per la svolgimento dei propri lavori.
In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente del Congresso secondo le consuetudini.
In ogni caso la presidenza del Congresso può disporre che altri componenti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori nelle operazioni segrete di voto.

Art. 61
Le votazioni hanno luogo ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. A richiesta di almeno un terzo dei delegati, si procede alla votazione per appello nominale.

DELLE SPESE

Art. 62
Le spese di funzionamento, intese come spese di gestione del Consiglio regionale gravano sul bilancio della Sede Centrale entro i limiti previsti dall’art. 20 dello Statuto.
Il Consiglio Nazionale, stabilita a norma dell’art. 30 dello Statuto la quota di tesseramento e la sua ripartizione, può destinare una quota parte spettante alle Sedi provinciali alla copertura delle spese di funzionamento dei Consigli stessi per l’adempimento dei compiti previsti dall’art. 20 dello Statuto e dell’art. 27 del presente Regolamento, tranne per i Consigli regionali che si autofinanziano con il contributo dell’Ente Regionale o di altri Enti.

Art. 63
Tutte le spese sostenute dalle Sezioni provinciali devono essere preventivamente autorizzate dal comitato provinciale. Tutte le spese sostenute dagli organi centrali devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.

Art. 64
Il Consiglio Nazionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e dopo aver assicurato la copertura delle spese di funzionamento dei servizi, può autorizzare ai dirigenti nazionali il rimborso per spese di rappresentanza ancorché forfettario, di missione ed il pagamento di gettoni di presenza nonché per incarichi speciali.
Il Comitato provinciale, sentito il parere del Consiglio regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale, e dopo aver assicurato la copertura delle spese di funzionamento dei servizi, può autorizzare ai dirigenti provinciali il rimborso per spese di rappresentanza ancorché di forfettario, di missione, ed il pagamento di gettoni di presenza nonché per incarichi speciali.
L’attività svolta dai dirigenti centrali e periferici dell’UNMS sarà sempre considerata siccome svolta nell’adempimento del mandato ricevuto con l’elezione o con nomina alla singola carica e non potrà costituire in nessun caso rapporto d’impiego.

DELLA CANCELLAZIONE

Art. 65
I provvedimenti di cancellazione per la perdita dei requisiti associativi potranno essere pronunciati dai Comitati provinciali solo in caso che non sia pendente gravame amministrativo o giurisdizionale, avverso il decreto di mancato rinnovo dell’assegno pensionistico.

DEL PATRIMONIO

Art. 66
Il patrimonio sociale è unico ed è costituito dal complesso dei beni immobiliari e mobiliari che l’Unione possiede, sotto qualsiasi titolo, presso la Sede centrale e presso le Sezioni provinciali (articolo 28 dello Statuto).
Il patrimonio è amministrato dagli organi centrali e periferici dell’Unione secondo le rispettive competenze.
Dei beni mobili ed immobili posseduti dell’Unione, sia presso la Sede centrale che presso le Sezioni provinciali, deve essere tenuto un libro inventario.
Le attività patrimoniali dell’Unione costituite dal mobilio, da biblioteche e materiali diversi esistenti presso la sede centrale e presso le sezioni provinciali, sono soggette alla svalutazione annua del 10% del loro valore originario di acquisto, fino a ridurre le dette attività ad un centesimo di euro.
I titoli di Stato che fanno parte delle attività patrimoniali sono computati al valore nominale.

ORGANIGRAMMA
COMITATO PROVINCIALE

PRESIDENTE PROVINCIALE UNMS BRESCIA
Pasquale Maestoso

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO
Celso Scotti

SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
Alberto Zanetti

CONSIGLIERI
Domenico Petti
Antonio Gianfagna
Marco Ragni